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Decreto del 21 gennaio 1999.
Ministro di Grazia e di Giustizia.
L'atto giuridico di riferimento per l'attuale assetto nominale e titolare della famiglia: aggiunta del cognome Gallone, cognomizzazione dei predicati di Tricase e di Moliterno, successione dei titoli principeschi alla Casa Guerri dall'Oro.
Il 21 gennaio 1999 il Ministro di Grazia e di Giustizia della Repubblica Italiana emanò il decreto che costituisce l'atto giuridico di riferimento per l'attuale assetto nominale e titolare della famiglia Guerri dall'Oro Gallone di Tricase e di Moliterno. Il provvedimento formalizza il passaggio dei titoli principeschi dalla Casa Gallone — estintasi con Maria Bianca Gallone, ultima Principessa, deceduta nel 1982 — alla Casa Guerri dall'Oro, e riconosce insieme il patrimonio storico-familiare legato alla famiglia Gallone nel Salento.
Il decreto.
Il dispositivo del decreto, quale risulta dall'atto di stato civile che lo trascrive, autorizza i figli di Aldo Guerri dall'Oro ad aggiungere al proprio cognome « GALLONE di TRICASE e di MOLITERNO ». In questa sola formula stanno due cose: l'aggiunta del cognome GALLONE e la cognomizzazione dei predicati di TRICASE e di MOLITERNO, che ai sensi della XIV disposizione transitoria valgono come parte del nome. La successione dei titoli di Principe di Tricase e di Principe di Moliterno non forma oggetto di una statuizione espressa: è la conseguenza che i capitoli seguenti espongono, poiché il Magistrato non concede la cognomizzazione se non dopo aver accertato l'esistenza e la spettanza del titolo cui il predicato è legato.
Il decreto è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bordighera il 10 luglio 2000: atti di nascita, parte II, serie B, n. 17. L'atto fu ricevuto dall'ufficiale di stato civile Marina Ramoino, alla presenza di due testimoni.
Fino al 2026 la data del 21 gennaio 1999 riposava su una annotazione marginale apposta a un atto di nascita. Da quest'atto essa risulta invece da un atto pubblico, che ne riporta anche il dispositivo testuale.
La trascrizione è però fatta per riassunto: l'ufficiale ha riportato la data e il dispositivo, non l'intero provvedimento. L'atto si chiude tuttavia con una formula decisiva — « ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro la richiesta di trascrizione ed il documento trascritto ». Una copia del decreto è dunque conservata negli allegati del registro dell'anno 2000, a Bordighera. Gli estremi che l'atto non riporta, in particolare il numero di protocollo, si trovano lì.
Una prima questione riguarda il diritto di Maria Bianca Gallone (1895–1982) — figlia « naturale » ma « riconosciuta » immediatamente dal padre — a succedere nei titoli di Principe di Tricase e di Moliterno.
La madre di Maria Bianca, Giuseppina Moncada, già sposata con Nicola Gaetani Duca di Laurenzana, scappò per convivere con Pietro Giovanni Battista Gallone. Enorme scandalo a Napoli, il che spiega la nascita di Maria Bianca a Parigi e il fatto che sull'atto di nascita non fosse menzionato il nome della madre. Ciò malgrado, Maria Bianca, immediatamente riconosciuta dal padre, ha sempre portato il nome e i titoli della sua Casa. La situazione fu legittimizzata nel 1924, dopo la morte di Nicola Gaetani, con un matrimonio formale dei genitori di Maria Bianca.
Secondo il diritto nobiliare, i titoli e predicati si trasmettono solo attraverso la filiazione « legittima e naturale ». Sono esclusi dalla successione i figli adottivi (« legittimi ma non naturali ») e gli spurii (« naturali ma non legittimi »).
I figli naturali, ancorché riconosciuti, non succedono nei titoli e predicati nobiliari a meno che non siano « legittimati per susseguente matrimonio » o legittimati per Decreto Reale. La legittimazione per susseguente matrimonio produceva effetto ex tunc, cioè dal giorno del concepimento. Secondo il R.D. del 1943 « i figli legittimati per susseguente matrimonio succedono nei titoli e predicati al pari dei figli legittimi ».
Quanto al significato dell'aggiunta del cognome « GALLONE », occorre ricordare che spesso, nella storia, importanti famiglie nobili si sono estinte in altre famiglie.
La cognomizzazione dei predicati nobiliari « DI TRICASE E DI MOLITERNO » richiede una precisazione tecnica. Un « predicato nobiliare » è il nome di un antico feudo che si unisce al « titolo di nobiltà ». La XIV disposizione transitoria della Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 01.01.1948, recita: « i titoli nobiliari non sono riconosciuti; i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome ».
Con questa norma di immediata applicazione, la Costituzione ha conferito un vero e proprio diritto soggettivo alla « cognomizzazione del predicato » in favore di coloro ai quali spettava, anteriormente al 28 ottobre 1922 (Marcia su Roma), il titolo nobiliare connessovi. La Corte Costituzionale (sentenza n. 101 del 08.07.1967) ha precisato che la cognomizzazione dei predicati nobiliari può essere ottenuta solo con riferimento ai predicati su cui poggiano quei titoli nobiliari esistenti prima del 1922 e riconosciuti (con provvedimento giurisdizionale o amministrativo secondo il passato Ordinamento monarchico) prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Da notare infine che nel passato ordinamento un titolo nobiliare era da considerare esistente indipendentemente dal riconoscimento amministrativo o giurisdizionale, che aveva solo una funzione di accertamento.
Il « predicato », di cui è prevista la « cognomizzazione », ha evidente origine e natura nobiliare, tanto vero che secondo la costante giurisprudenza in materia, il Magistrato non può concedere la « cognomizzazione » se non dopo aver opportunamente accertata la giuridica esistenza e spettanza del « titolo nobiliare » cui è legato il « predicato » del quale si chiede l'aggiungimento.
Il dispositivo, testualmente, dichiara l'illegittimità costituzionale degli otto testi araldici « nei limiti in cui ad essi si dà applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 ma non riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione; nonché nei limiti in cui essi sottopongono il diritto predetto e la relativa tutela giudiziaria ad una disciplina diversa da quella disposta dall'ordinamento per il diritto al nome ». Il testo integrale è consultabile su Consulta OnLine.
Resta da stabilire se la « Successione femminile Napoletana » sia ancora applicabile. Il Regno d'Italia, nel 1896, promulgò un Decreto che dichiarava valide le norme di successione nobiliarie vigenti negli Stati pre-unitari, tra le quali quelle relative alle « Successioni femminili Napoletane e Siciliane ». Nel 1926 un nuovo R.D. abrogava, quale jus novum, le precedenti leggi ancora in vigore in tutti i territori del Regno, integrato da un altro R.D. del 1943 relativo alle nuove norme per la Consulta Araldica e per le successioni ai titoli. La « Successione femminile » venne dunque abrogata.
Con il passaggio alla Repubblica la situazione è cambiata. La sentenza n. 101 del 1967 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di otto testi della legislazione araldica del Regno — fra i quali il R.D. 16 agosto 1926 n. 1489, che disciplinava proprio l'ordine di successione nei titoli — e ha ricondotto la materia al regime ordinario del diritto al nome.
Occorre però precisare, per onestà di lettura, che la Corte pronuncia questa illegittimità nei limiti in cui quei testi si applicano all'aggiunta al nome dei predicati. Il dispositivo non contiene alcuna statuizione espressa sulla Successione femminile Napoletana, né sul ripristino delle antiche regole successorie.
Il ripristino della Successione femminile Napoletana è dunque una conclusione dottrinale, non un capo della sentenza. È la tesi sostenuta da Marco Lupis Macedonio Palermo di Santa Margherita negli Studi e Fonti Documentarie della Società Genealogica Italiana (cf. bibliografia in calce): venuta meno la legislazione che le aveva abrogate, tornano ad applicarsi le regole vigenti al momento della primitiva concessione del titolo, e dunque anche le Successioni femminili ammesse nel 1896.
Un'ultima questione concerne la necessità del Regio Assenso, con particolare riferimento alla Successione femminile Napoletana dei titoli nobiliari. In realtà il Regio Assenso non era necessario, né richiesto, nel caso della semplice trasmissione del titolo, quando esso fosse divenuto solo onorifico, svuotato del suo legame con un bene feudale. Tale trasmissione dei titoli costituiva un « diritto perfetto », che non necessitava di nessuna conferma, ma poggiava la sua legittimità sulla normale successione ereditaria di padre in figlio (o di padre in figlia, o di madre in figlio, o di madre in figlia nel caso del Regno di Napoli).
Secondo lo studio di Marco Lupis Macedonio Palermo di Santa Margherita citato in calce, nel Regno di Napoli:
• fino alla Legge di abolizione della feudalità del 1806, « non era necessario alcun provvedimento formale (Regio Assenso, pagamento di alcuna tassa o "relevio", ecc.) per la trasmissione del solo titolo, né per linea maschile, né per linea femminile »; • dopo il 1806, quando « i titoli nobiliari furono ridotti a mere distinzioni onorifiche ed a semplici aggiunte al nome di famiglia, non occorreva più l'investitura personale, né per linea maschile, né per linea femminile ».
Decisa il 26 giugno 1967, depositata in cancelleria l'8 luglio 1967. È la fonte giuridica pubblicamente citabile di questo dossier, e fonda il capitolo III. Il testo integrale è consultabile su Consulta OnLine.
La necessità del Regio Assenso (Reale Beneplacito) nella legislazione nobiliare napoletana, con particolare riferimento alla Successione femminile dei titoli nobiliari
Studio dottrinale da cui derivano le conclusioni dei capitoli IV e V, sul ripristino della Successione femminile Napoletana e sulla non necessità del Regio Assenso. Si tratta di dottrina, non di giurisprudenza: la sentenza del 1967 non statuisce su questi punti.